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venerdì 16 maggio 2014

Regolamento Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia


Art. 1 – Commissione Consiliare di controllo e garanzia
  1. Il Consiglio Comunale può istituire, a norma del comma 1-2-3 dell’art. 34 dello Statuto, nonché dell’art. 15 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, a maggioranza dei propri membri, una Commissione Consiliare di controllo e garanzia sugli atti amministrativi.

Art. 2 - Partecipazione ed espressione di voto
  1. La Commissione di cui all’art. 1 è composta da 5 (cinque) membri, eletti 3 (tre) tra
    i consiglieri di maggioranza e 2 (due) tra quelli di minoranza, con voto segreto ed a maggioranza semplice, dal Consiglio Comunale.
  2. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto.
  3. Ciascun membro della Commissione dispone di un voto.
  4. Le determinazioni della Commissione di controllo e garanzia sono assunte con voto palese a maggioranza dei suoi membri.

Art. 3 - Costituzione
1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta di almeno un membro della stessa.

Art. 4 – Funzionamento della Commissione
1. Il Presidente della Commissione viene eletto nella prima seduta della commissione stessa, tra i membri della minoranza, con voto palese ed a maggioranza semplice.
2. Il Presidente della Commissione, nella prima riunione successiva alla sua elezione, sentiti i membri della commissione, convoca la stessa per illustrare le modalità di lavoro della commissione: nomina il suo Vice, che avrà il compito di sostituire il Presidente assente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario comunale o dal Segretario Comunale o, in caso di assenza dei suddetti, dal consigliere comunale più giovani tra quelli facenti parte della commissione.

Art. 5 – Poteri e funzioni
1. La Commissione ha poteri d’indagine di controllo.
  1. La Commissione ha diritto ad ottenere dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, dai Dipartimenti, dagli Uffici e Servizi, le informazioni, notizie, dati ed atti relativi all’azione amministrativa comunale, per l’espletamento del suo mandato.
  2. 3. La Commissione può effettuare audizioni di soggetti esterni ai suoi membri, in grado di riferire su fatti e circostanze utili all’indagine, può avvalersi di consulenti e tecnici esperti nelle materie oggetto dell’esame, all’uopo convocati e/o nominati dal Presidente, previo parere dei membri della Commissione.
4. La Commissione stabilisce caso per caso i tempi d’indagine e controllo motivando le ragioni degli stessi.

Art. 6 - Competenze
  1. La Commissione svolge attività di controllo e di vigilanza su tutti gli atti amministrativi.

Art. 7 – Adunanze
  1. La Commissione è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
  2. I membri della Commissione possono rivolgere al Presidente richiesta motivata tesa ad ottenere la convocazione della Commissione stessa.
  3. La comunicazione della convocazione della Commissione Consiliare deve essere effettuata dal Presidente agli interessati almeno due giorni prima la data prevista per l’adunanza
  4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata in deroga a suddetto termine, purché tutti i membri siano avvisati con mezzi idonei a raggiungere lo scopo.
  5. La comunicazione della convocazione può essere perfezionata mediante invio di e-mail all’indirizzo PEC dei membri della Commissione, comunicato dagli stessi nella prima seduta della Commissione.
  6. Qualora il Presidente o il Vice Presidente non procedano alla convocazione, pur sollecitata a norma del comma 2, potrà provvedere a ciò il Sindaco in loro vece.
  7. Le adunanze della Commissione si intendono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti.
  8. Le riunioni della Commissione sono pubbliche. È ammessa la partecipazione di tutti i componenti il Consiglio Comunale senza diritto di voto e dei consulenti ed esperti di cui all’art 5 comma 3.

Art. 8 – Verbali e Relazioni
  1. I verbali delle adunanze della Commissione sono redatti da colui che è stato designato segretario della Commissione ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del presente regolamento.
  2. E’ consentito l’uso di supporto per la registrazione delle sedute.
  3. I membri della Commissione che non condividano quanto deliberato a maggioranza, possono chiedere al segretario di verbalizzare le ragioni del proprio dissenso.
  4. A scadenza trimestrale il Presidente della Commissione redige una relazione, sottoposta all’approvazione della Commissione stessa; la relazione approvata a maggioranza dei membri della Commissione viene comunicata a tutti i membri del Consiglio Comunale ed inoltrata, qualora se ne ravvisi l’esigenza, agli organi giurisdizionali di controllo.
  5. La Commissione può inviare, ove ne ravvisi l’esigenza, al Consiglio Comunale, agli Assessori e/o alla Giunta ed al Sindaco le proprie determinazioni, assunte a norma del comma 4 dell’art. 2.

Art. 9 –Durata
  1. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato.
Il Consiglio delibera nella seduta di istituzione della Commissione il compenso per la partecipazione dei membri e/o dei soggetti esterni di cui al comma 3 dell’art. 5, alle adunanze della Commissione di controllo e garanzia.
Art. 10 - Rinvio
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto contemplato dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché alla normativa vigente.


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