Art. 1 – Commissione
Consiliare di controllo e garanzia
- Il Consiglio Comunale può istituire, a norma del comma 1-2-3 dell’art. 34 dello Statuto, nonché dell’art. 15 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, a maggioranza dei propri membri, una Commissione Consiliare di controllo e garanzia sugli atti amministrativi.
Art. 2 -
Partecipazione ed espressione di voto
- Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto.
- Ciascun membro della Commissione dispone di un voto.
- Le determinazioni della Commissione di controllo e garanzia sono assunte con voto palese a maggioranza dei suoi membri.
Art. 3 - Costituzione
1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente
del Consiglio Comunale, su richiesta di almeno un membro della
stessa.
Art. 4 –
Funzionamento della Commissione
1. Il Presidente della Commissione viene eletto nella prima seduta
della commissione stessa, tra i membri della minoranza, con voto
palese ed a maggioranza semplice.
2. Il Presidente della Commissione, nella prima riunione successiva
alla sua elezione, sentiti i membri della commissione, convoca la
stessa per illustrare le modalità di lavoro della commissione:
nomina il suo Vice, che avrà il compito di sostituire il Presidente
assente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario comunale
o dal Segretario Comunale o, in caso di assenza dei suddetti, dal
consigliere comunale più giovani tra quelli facenti parte della
commissione.
Art. 5 – Poteri e
funzioni
1.
La Commissione ha poteri d’indagine di controllo.
- La Commissione ha diritto ad ottenere dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, dai Dipartimenti, dagli Uffici e Servizi, le informazioni, notizie, dati ed atti relativi all’azione amministrativa comunale, per l’espletamento del suo mandato.
- 3. La Commissione può effettuare audizioni di soggetti esterni ai suoi membri, in grado di riferire su fatti e circostanze utili all’indagine, può avvalersi di consulenti e tecnici esperti nelle materie oggetto dell’esame, all’uopo convocati e/o nominati dal Presidente, previo parere dei membri della Commissione.
4. La Commissione stabilisce caso per caso i tempi d’indagine e
controllo motivando le ragioni degli stessi.
Art. 6 - Competenze
- La Commissione svolge attività di controllo e di vigilanza su tutti gli atti amministrativi.
Art. 7 – Adunanze
- La Commissione è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- I membri della Commissione possono rivolgere al Presidente richiesta motivata tesa ad ottenere la convocazione della Commissione stessa.
- La comunicazione della convocazione della Commissione Consiliare deve essere effettuata dal Presidente agli interessati almeno due giorni prima la data prevista per l’adunanza
- In casi eccezionali di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata in deroga a suddetto termine, purché tutti i membri siano avvisati con mezzi idonei a raggiungere lo scopo.
- La comunicazione della convocazione può essere perfezionata mediante invio di e-mail all’indirizzo PEC dei membri della Commissione, comunicato dagli stessi nella prima seduta della Commissione.
- Qualora il Presidente o il Vice Presidente non procedano alla convocazione, pur sollecitata a norma del comma 2, potrà provvedere a ciò il Sindaco in loro vece.
- Le adunanze della Commissione si intendono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti.
- Le riunioni della Commissione sono pubbliche. È ammessa la partecipazione di tutti i componenti il Consiglio Comunale senza diritto di voto e dei consulenti ed esperti di cui all’art 5 comma 3.
Art. 8 – Verbali e
Relazioni
- I verbali delle adunanze della Commissione sono redatti da colui che è stato designato segretario della Commissione ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del presente regolamento.
- E’ consentito l’uso di supporto per la registrazione delle sedute.
- I membri della Commissione che non condividano quanto deliberato a maggioranza, possono chiedere al segretario di verbalizzare le ragioni del proprio dissenso.
- A scadenza trimestrale il Presidente della Commissione redige una relazione, sottoposta all’approvazione della Commissione stessa; la relazione approvata a maggioranza dei membri della Commissione viene comunicata a tutti i membri del Consiglio Comunale ed inoltrata, qualora se ne ravvisi l’esigenza, agli organi giurisdizionali di controllo.
- La Commissione può inviare, ove ne ravvisi l’esigenza, al Consiglio Comunale, agli Assessori e/o alla Giunta ed al Sindaco le proprie determinazioni, assunte a norma del comma 4 dell’art. 2.
Art. 9 –Durata
- La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato.
Il Consiglio delibera nella seduta di istituzione della Commissione
il compenso per la partecipazione dei membri e/o dei soggetti esterni
di cui al comma 3 dell’art. 5, alle adunanze della Commissione di
controllo e garanzia.
Art. 10 - Rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto contemplato dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché alla normativa vigente.
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